IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
TERZA SEZIONE CIVILE
Nella persona del Giudice, dott. Luciano Ferrara, ha pronunciato la seguente:
Nel procedimento iscritto al n. omissis del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell’anno 2018, tra: Cliente -Attore
E
BANCA -Convenuta
CONCLUSIONI: Così come precisate all’udienza del 26 novembre 2020, svoltasi, a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, mediante il deposito di note scritte ai sensi dell’art. 221, comma 4, l. n.77/2020 di conversione al D.L. 34/2020.
In via del tutto preliminare, va tuttavia rilevata l’improcedibilità di detta domanda per il tardivo esperimento della procedura di mediazione obbligatoria prevista dall’art. 5, comma 1 bis, D.lgs. n. 28/2010. Infatti all’udienza del 20 settembre 2018, il precedente Giudice istruttore, dott.ssa Cristiana Satta, assegnava all’attore termine di 15 giorni per l’instaurazione del procedimento di mediazione.
Parte attrice avrebbe dunque dovuto iniziare detto procedimento entro il 5 ottobre 2018. Alla successiva udienza del 14 febbraio 2019, parte attrice non provvedeva al deposito del verbale di mediazione. Parte convenuta eccepiva il difetto della condizione di procedibilità ed il Giudice rinviava al fine di consentire alla parte di provare il tempestivo inizio del procedimento di mediazione. Successivamente parte attrice depositava verbale di mediazione negativo, dal quale si ricavava innanzitutto che il procedimento era stato instaurato dinanzi all’Organismo “omissis”, soltanto in data 12 ottobre 2018.
Non era dunque stato rispettato il termine assegnato dal Giudice.
Dal verbale di mediazione emergeva, inoltre, che il primo incontro fra le parti si era in realtà tenuto in data 27 febbraio 2019, dunque successivamente all’udienza del 14 febbraio, fissata dal giudice al fine di valutare l’effettivo espletamento del procedimento di mediazione. Parte attrice, quindi, non rispettando il termine assegnato dal giudice, ha di fatto colpevolmente determinato il mancato esperimento della mediazione entro l’udienza fissata per la verifica della condizione di procedibilità.
Ne deriva pertanto che la domanda va dichiarata improcedibile. In questo senso si è espressa, da ultimo, la Corte appello Milano, con la pronuncia del 4 luglio 2019, n.4919, ove si legge “In tema di mediazione obbligatoria, poiché la condizione di procedibilità si considera, per espressa disposizione di legge, avverata solo dopo che si sia tenuto il primo incontro davanti al mediatore, la domanda deve essere dichiarata improcedibile quando il suo mancato effettivo esperimento dipenda dalla colpevole inerzia della parte che abbia presentato la domanda di mediazione ben oltre tale termine all’uopo dato dal giudice”.
Sulla base di tali considerazioni la presente domanda va dichiarata improcedibile, con assorbimento di ogni ulteriore questione pur formulata dalle parti in causa.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza di parte attrice e si liquidano come in dispositivo, ai minimi tariffari, tenendo conto dell’assenza di fase istruttoria.
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione monocratica, relativamente al presente giudizio, così provvede:
– Dichiara l’improcedibilità della domanda proposta;
– Condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore di parte convenuta, che si liquidano in euro 2.768,00, oltre spese generali nella misura del 15%.
Aversa, 2.03.2021.
Il Giudice Dott. Luciano Ferrara