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Il tardivo esperimento della procedura di mediazione obbligatoria demandata dal giudice comporta l’improcedibilità della domanda. E’ quanto ha stabilito il Giudice del tribunale di Napoli Nord nella sentenza del 2/03/2021 in tema di contratti bancari.
Il termine dei 15 giorni dal deposito dell’istanza di mediazione viene disatteso e la domanda risulta improcedibile. “Parte attrice, – sentenzia il Giudice- non rispettando il termine assegnato, ha di fatto colpevolmente determinato il mancato esperimento della mediazione entro l’udienza fissata per la verifica della condizione di procedibilità”. La domanda risulta quindi improcedibile e la parte attrice viene condannata al pagamento delle spese di lite in favore di parte convenuta.
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
TERZA SEZIONE CIVILE

Nella persona del Giudice, dott. Luciano Ferrara, ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

Nel procedimento iscritto al n. omissis del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell’anno 2018, tra: Cliente -Attore
E
BANCA -Convenuta
CONCLUSIONI: Così come precisate all’udienza del 26 novembre 2020, svoltasi, a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, mediante il deposito di note scritte ai sensi dell’art. 221, comma 4, l. n.77/2020 di conversione al D.L. 34/2020.

MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio ha ad oggetto la domanda proposta dal cliente, in proprio e quale erede della sig.ra ___, finalizzata all’accertamento della usurarietà degli interessi applicati nell’ambito del contratto di mutuo ipotecario stipulato in data 6 aprile 2018 con la BANCA con conseguente condanna dell’istituto di credito alla restituzione delle somme indebitamente percepite.
In via del tutto preliminare, va tuttavia rilevata l’improcedibilità di detta domanda per il tardivo esperimento della procedura di mediazione obbligatoria prevista dall’art. 5, comma 1 bis, D.lgs. n. 28/2010. Infatti all’udienza del 20 settembre 2018, il precedente Giudice istruttore, dott.ssa Cristiana Satta, assegnava all’attore termine di 15 giorni per l’instaurazione del procedimento di mediazione.
Parte attrice avrebbe dunque dovuto iniziare detto procedimento entro il 5 ottobre 2018. Alla successiva udienza del 14 febbraio 2019, parte attrice non provvedeva al deposito del verbale di mediazione. Parte convenuta eccepiva il difetto della condizione di procedibilità ed il Giudice rinviava al fine di consentire alla parte di provare il tempestivo inizio del procedimento di mediazione. Successivamente parte attrice depositava verbale di mediazione negativo, dal quale si ricavava innanzitutto che il procedimento era stato instaurato dinanzi all’Organismo “omissis”, soltanto in data 12 ottobre 2018.
Non era dunque stato rispettato il termine assegnato dal Giudice.
Dal verbale di mediazione emergeva, inoltre, che il primo incontro fra le parti si era in realtà tenuto in data 27 febbraio 2019, dunque successivamente all’udienza del 14 febbraio, fissata dal giudice al fine di valutare l’effettivo espletamento del procedimento di mediazione. Parte attrice, quindi, non rispettando il termine assegnato dal giudice, ha di fatto colpevolmente determinato il mancato esperimento della mediazione entro l’udienza fissata per la verifica della condizione di procedibilità.
Ne deriva pertanto che la domanda va dichiarata improcedibile. In questo senso si è espressa, da ultimo, la Corte appello Milano, con la pronuncia del 4 luglio 2019, n.4919, ove si legge “In tema di mediazione obbligatoria, poiché la condizione di procedibilità si considera, per espressa disposizione di legge, avverata solo dopo che si sia tenuto il primo incontro davanti al mediatore, la domanda deve essere dichiarata improcedibile quando il suo mancato effettivo esperimento dipenda dalla colpevole inerzia della parte che abbia presentato la domanda di mediazione ben oltre tale termine all’uopo dato dal giudice”.
Sulla base di tali considerazioni la presente domanda va dichiarata improcedibile, con assorbimento di ogni ulteriore questione pur formulata dalle parti in causa.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza di parte attrice e si liquidano come in dispositivo, ai minimi tariffari, tenendo conto dell’assenza di fase istruttoria.
P.Q.M.

Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione monocratica, relativamente al presente giudizio, così provvede:

– Dichiara l’improcedibilità della domanda proposta;
– Condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore di parte convenuta, che si liquidano in euro 2.768,00, oltre spese generali nella misura del 15%.

Aversa, 2.03.2021.

Il Giudice Dott. Luciano Ferrara