Una nuova procedura di risoluzione alternativa delle controversie (ADR)
La figura del coordinatore genitoriale (CO.GE) è stata solo di recente introdotta nel nostro ordinamento, nei casi in cui genitori particolarmente litigiosi presentassero delle difficoltà nell’accordarsi per la gestione dei figli, provocandone disagi. Tale figura, ad oggi, non è disciplinata né a livello legislativo né a livello codicistico.
Il Gruppo Mediazione Negoziazione ADR, istituito all’interno dell’Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano, ha presentato il progetto “Coordinatore Genitoriale”, in cui viene analizzata l’evoluzione del fenomeno in Italia. Il Gruppo, che si è occupato del progetto e di cui è referente l’Avv. Fernanda Emanuela Rizzo, ha potuto constatare come la magistratura di merito si stia dimostrando “particolarmente sensibile a individuare strumenti alternativi alla risoluzione delle controversie giudiziali” delle coppie genitoriali caratterizzate da un elevato livello di conflittualità, che potrebbe compromettere l’esercizio della bigenitorialità, ritenuta il “regime di affidamento più tutelante per la prole”.
Il metodo proposto dalle Linee guida dell’Afcc (Association of Family and Conciliation Courts) viene denominato «modello integrato», perché richiede una formazione specialistica multidisciplinare dei coordinatori, ai quali sono richieste esperienze nella mediazione familiare, conoscenze psicologiche e psichiatriche ed una preparazione in materia legale.
L’intervento del CO.GE è incentrato sul minore. La coordinazione genitoriale si differenzia da altri strumenti a sostegno delle coppie con figli, come la mediazione familiare o la psicoterapia, nel metodo e nella finalità, in quanto mira a garantire in maniera prioritaria la sicurezza dei bambini.
Il ruolo centrale del coordinatore è quello di contenere i conflitti familiari, per evitare che precipitino in una escalation irrimediabile.
Il CO.GE ha diverse funzioni: da quella di valutazione del conflitto (supportata da eventuale perizia CTU, atti di causa, informazioni provenienti dai Servizi Sociali) a quella educativa, di gestione e coordinamento dei casi, dei conflitti. Oltre a queste, gli viene attribuita anche una funzione decisionale: se, infatti, i genitori non riescono a decidere o non ne sono in grado, il coordinatore potrà prendere lui stesso le decisioni necessarie, nell’ambito stabilito dal giudice o dal contratto, e potrà sempre formulare raccomandazioni.
Come viene nominato il Coordinatore Genitoriale e da chi?
In Italia mancano disposizioni di legge specifiche sul coordinamento genitoriale, ma un giudice, avendo il potere e la facoltà di adottare “ogni altro provvedimento relativo alla prole”, può decidere di nominarlo. Le modalità di designazione del coordinatore genitoriale possono avvenire con un mandato privato su base volontaria, a seguito di un’istruttoria mediante l’espletamento di Ctu o con la relazione dei servizi sociali, che consenta al giudice di nominare il professionista scelto e di definire il contenuto del suo incarico. Inoltre, la nomina può avvenire su invio del giudice al servizio pubblico di coordinazione genitoriale istituito presso i Servizi Sociali e, infine, esiste anche la possibilità per il giudice di addivenire ad un atto di nomina senza il preventivo consenso delle parti e, in assenza di una loro richiesta, in base a una norma procedurale che gli consente di avvalersi di figure professionali in qualità di ausiliari, estranee all’organizzazione giudiziaria, esperti in determinate arti e professioni.
Tutta l’attività del CO.GE. e le sue decisioni saranno incentrate sul benessere dei figli minori, che è l’obiettivo primario.
In conclusione, allo stato attuale il legislatore non ha ancora inteso disciplinare definitivamente una materia ed una figura così delicata che può essere di aiuto nella gestione di conflitti all’interno del nucleo familiare, a seguito di una separazione.