La delibera dell’assemblea dell’Organismo Congressuale Forense (OCF) del 23/01/2021 ha sottolineato e ribadito l’importanza e la necessità di riforma dell’intero sistema giustizia, “con una ben strutturata e ponderata progettualità, (…) ripensandone le modalità, (…) in modo che divenga effettivamente capace di dare concrete risposte alle inerenti esigenze ed ai diritti dei cittadini”. Il primo intervento da effettuare riguarda la cosiddetta “giustizia complementare” ovvero le ADR: “tali strumenti sono visti come COMPLEMENTARI su un piano di pari dignità rispetto alle procedure giudiziarie” e rappresentano la vera risposta all’incertezza e alle lungaggini dei processi, “in una prospettiva di ripristino della rete della socialità, mutualità e coesione”. Dal quadro di valutazione della giustizia pubblicato dalla Commissione europea nel 2019 emerge che “l’Italia risulta al penultimo posto per la promozione e gli incentivi all’impiego di tali strumenti”. Arbitrato, negoziazione assistita e mediazione civile e commerciale, che sono i tre principali strumenti di ADR, hanno necessità di essere incentivati per la loro reale capacità deflattiva e per consentire a tutti l’accesso alla giustizia.
Secondo l’OCF le linee di intervento future su cui agire riguardano:
– L’arbitrato
Tale strumento deve essere valorizzato, attraverso:
a. l’allargamento delle controversie “compromettibili ad arbitri”, includendovi le cause di lavoro e previdenza sociale e quelle nei confronti delle P.A. di risarcimento del danno derivante dall’illegittimo esercizio dell’attività amministrativa;
b. l’introduzione di incentivi fiscali
c. il rafforzamento del ruolo degli arbitri e loro adeguata formazione affidata agli Ordini professionali
d. attribuzione a camere arbitrali della possibilità di emettere decreti ingiuntivi
– La mediazione civile e commerciale
a. Agevolazioni ed incentivi
Si propone di elevare indistintamente ad € 100.000,00 il limite di esenzione dell’imposta di registro per le operazioni previste dall’accordo di conciliazione.
Detrazione fiscale diretta di quanto corrisposto per le indennità di mediazione fino a concorrenza di € 1.000,00 e di quanto corrisposto per spese legali, inerenti al procedimento di mediazione, fino a concorrenza di € 1.000,00. Tali detrazioni potranno estendersi fino alla concorrenza di € 2.000,00 ciascuna in caso di raggiungimento di un accordo amichevole di conciliazione.
Si propone di porre a carico della sola parte istante i costi di avvio del procedimento, aumentando del 50% quelli attualmente previsti dalle tariffe vigenti per ciascuna parte.
Lasciare invariate le indennità di mediazione e prevedere un aumento della maggiorazione prevista per l’estrema complessità e per il raggiungimento dell’accordo al 30% dell’indennità base, invece di quelle attualmente previste rispettivamente del 20% e 25%.
Equiparare le tariffe delle mediazioni facoltative con quelle obbligatorie.
b. Effettiva efficacia della procedura
Obbligo di partecipazione personale della parte al primo incontro (ferma la facoltà del difensore o di terzo a ciò incaricato di partecipare come procuratore sostanziale mediante procura speciale ad hoc). È necessario prevedere espressamente che la mancata presentazione personale della parte e del proprio avvocato, anche se preceduta da comunicazione scritta del difensore nella quale si esplicitano le ragioni della mancata adesione o dell’assenza, dovrà considerarsi alla stregua di una immotivata mancata adesione alla procedura e ne dovrà essere data evidenza nel verbale.
Resta la facoltà del mediatore, al momento della chiusura della procedura per mancato raggiungimento dell’accordo, di formulare una proposta conciliativa.
In procedimento di appello, se il giudice ritiene di inviare le parti in mediazione, non si può prescindere dalla concorde volontà delle medesime.
Favorire la mediazione volontaria in ambito contrattuale con la previsione di clausole multistep (che prevedano il preventivo ricorso alla mediazione ed in caso di insuccesso all’ arbitrato).
c. Qualità del procedimento
Professionalità del mediatore. È necessario valorizzare al massimo le qualità professionali del mediatore attraverso non solo percorsi formativi ad hoc che si aggiungano alle diciotto ore biennali attualmente previste, ma anche mediante valutazioni tecnico attitudinali disposte periodicamente dagli Organismi, perlomeno quelli forensi.
– La negoziazione assistita
Gli Avvocati dovranno acquisire una nuova ed adeguata preparazione, che li renda negoziatori e non semplici difensori.
È necessario apportare miglioramenti alla normativa della negoziazione assistita, attraverso:
a. Snellimento della procedura, con facoltà di utilizzarla anche quando pensa già un processo.
b. Allargamento a tutte le materie, ad eccezione dei diritti indisponibili.
c. Sia estesa anche a genitori non coniugati o non uniti civilmente
d. Sia prevista la possibilità di trasferimento immobiliare di cespiti familiari
e. Sia attribuita efficacia di titolo esecutivo a qualunque accordo raggiunto
f. Prevedere la possibilità di svolgere gli incontri da remoto
g. Andrà consentito ai difensori delle parti che abbiano attivato il procedimento di negoziazione assistita di poter procedere al deposito degli accordi e degli atti allegati (in formato pdf) mediante l’utilizzo di posta elettronica certificata.