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Le Sezioni Unite hanno ritenuto che l’orientamento inaugurato dalla sentenza n. 24629 del 2015, secondo cui l’onere di esperire il tentativo obbligatorio di mediazione verte sulla parte opponente, non può essere confermato e che dunque si stabilisca una volta per tutte che l’onere di attivare il procedimento di mediazione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo sia a carico del creditore opposto.
Tale interpretazione – dice la Corte – deve ritenersi l’unica costituzionalmente orientata.
Difatti l’art. 4, comma 2 del d.lgs. 28/2010, che regola l’accesso alla mediazione, stabilisce “come debba essere proposta la relativa domanda e specificamente dispone, al comma 2, che l’istanza deve indicare l’organismo, le parti, l’oggetto e le ragioni della pretesa. (…) Caratteristica tipica del nostro sistema processuale, a dover chiarire, tra le altre cose, l’oggetto e le ragioni della pretesa”.
La Cassazione ritiene “curioso” ipotizzare che “l’opponente, cioè il debitore – ossia chi si è limitato a reagire all’iniziativa del creditore – sia costretto ad indicare l’oggetto e le ragioni di una pretesa che non è la sua”.
La seconda disposizione – chiariscono le Sezioni Unite – è contenuta nell’art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. 28/2010, il quale dispone che “chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa ad una controversia nelle materie ivi indicate è tenuto, assistito dall’avvocato, preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto”. Anche qui, quindi, l’obbligo di esperire la mediazione è posto dalla legge a carico di chi intende esercitare in giudizio un’azione; “tale posizione sarebbe quindi dell’attore, che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è il creditore opposto”.
La terza disposizione è quella dell’art. 5, comma 6 del cit. d. lgs., il quale dispone: “dal momento della comunicazione alle altri parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale”. La Suprema Corte aggiunge che l’art. 5 comma 6 prevede anche un effetto impeditivo della decadenza “per una sola volta”. Quindi non sembra logico che un effetto favorevole all’attore –interruzione della prescrizione- “si determini grazie ad un’iniziativa assunta dal debitore, posto che l’opponente nell’opposizione al monitorio, è appunto il debitore (convenuto in senso sostanziale)”.
Da queste tre norme univoche, dicono le Sezioni Unite, si può trarre la conclusione che “l’onere di promuovere la mediazione è a carico del creditore, ovvero dell’opposto”.