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In data 25 giugno 2020 con 256 voti favorevoli e 159 contrari, la Camera ha approvato la conversione in legge con modifiche del decreto-legge 30 aprile 2020 n. 28, recante misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l’introduzione del sistema di allerta Covid-19.
Tra le misure introdotte in via definitiva vi sono importanti novità nel settore penitenziario, ma anche sul fronte della giustizia civile, con importanti innovazioni inerenti alle modalità processuali, già attuate in ottemperanza all’emergenza sanitaria da Covid-19.
1) Udienze da remoto:
Si conferma la possibilità di svolgere le udienze da remoto, in presenza del Giudice nell’Ufficio Giudiziario, per salvaguardare il contraddittorio e la partecipazione delle parti, con la precisazione per cui il luogo posto nell’ufficio giudiziario da cui il magistrato si collega con gli avvocati, le parti ed il personale addetto è considerato aula d’udienza a tutti gli effetti di legge”.
In merito allo svolgimento in modalità telematica delle udienze, possiamo constatare che molti Giudici hanno indicato nelle proprie sentenze dichiarazioni delle parti atte a salvaguardare la riservatezza ed impedire comportamenti che possano compromettere la buona condotta delle stesse durante il processo (come per esempio la registrazione non autorizzata delle udienze).
2) Deposito telematico degli atti
Una disposizione inserita in sede di conversione stabilisce che dal 9 marzo 2020 al 31 luglio 2020, nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione dinanzi al Tribunale e alla Corte di Appello, il deposito degli atti del magistrato ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, salva la possibilità di deposito con modalità non telematiche, quando i sistemi informatici del dominio giustizia non siano funzionanti.
3) Mediazione civile
Nelle procedure di mediazione è già previsto che dal 9 marzo 2020 al 31 luglio 2020 gli incontri di mediazione possano svolgersi in via telematica, previo consenso di tutte le parti coinvolte nel procedimento. Anche successivamente a questo periodo gli incontri potranno essere svolti in via telematica, modalità che ha dato innovazione e ancor più rapidità all’alternativa risoluzione delle controversie, considerata la situazione di
emergenza che stanno vivendo i Tribunali post Covid-19.
Il settore Mediazione ha infatti attuato vere e proprie modalità miste, con tutte le accortezze del caso: inclusa la possibilità di collegamento telematico di alcune delle parti dalla sede dell’organismo, se sprovviste di dispositivi idonei.
Per ciò che concerne i verbali di mediazione, gli Avvocati dovranno sottoscrivere con firma digitale, al fine di dichiarare autografa la sottoscrizione del proprio cliente collegato da remoto, apposta in calce al verbale e all’accordo di conciliazione. Il verbale relativo al procedimento di mediazione svoltosi in modalità telematica è sottoscritto dal Mediatore e dagli Avvocati delle parti con firma digitale, ai fini dell’esecutività dell’accordo.
Viene ora aggiunta un’ulteriore previsione, secondo la quale il mediatore, apposta la propria firma digitale, trasmette l’accordo agli avvocati delle parti tramite pec. In questi casi l’istanza di notifica dell’accordo di mediazione può essere trasmessa all’ufficiale giudiziario mediante pec. L’ufficiale giudiziario estrae dall’allegato del messaggio di posta elettronica ricevuto le copie analogiche necessarie ed esegue la notificazione ai sensi degli artt. 137 e ss. c.p.c., mediante consegna di copia analogica dell’atto, da lui dichiarata conforme all’originale
ai sensi del CAD.
4) Mediazione nelle controversie contrattuali derivanti dall’emergenza Covid-19
Il comma 6-bis, richiamato nell’articolo 3 del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020 n. 13, e modificato dal decreto-legge 25 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, dispone che “Il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è sempre valutato ai fini dell’esclusione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti”.
In aggiunta, viene ora disposto che, nelle controversie in materia di obbligazioni contrattuali, derivanti dall’emergenza sanitaria, il preventivo esperimento del procedimento di mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda.