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In data 26/05/2020 il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma ha istituito la Commissione Covid-19  al fine di monitorare le problematiche a cui gli avvocati devono far fronte a causa dello stato emergenziale che stiamo vivendo, delineando i profili pratico-operativi della Mediazione Civile in tempo di Covid-19.

È stato pubblicato un Vademecum per gli avvocati che assistono le parti durante il procedimento di mediazione, con riferimento alla disciplina normativa in materia sanitaria ed alla mediazione in via telematica, tenendo conto dei seguenti riferimenti normativi:

Le mediazioni in via telematica sono sempre state lecite anche  durante il tempo della sospensione, con l’unica condizione rappresentata dal necessario preventivo consenso di tutte le parti coinvolte nel procedimento.

In particolare, l’art. 4 comma IV indica la procedura mediante sistemi di videoconferenza nella quale il Mediatore si reca, previo accordo con le parti, nella sede dell’Organismo o in qualsiasi luogo ritenga opportuno, operando da remoto;

L’avvocato sottoscrive con firma digitale dichiarando autografa la sottoscrizione del proprio cliente apposta in calce al verbale ed all’eventuale accordo di conciliazione. Il verbale viene altresì sottoscritto dal mediatore e dagli avvocati delle parti con firma digitale ai fini dell’esecutività dell’accordo, prevista dall’art. 12 del Decreto citato.

 

Nel periodo dal 9 marzo al 30 giugno 2020 gli incontri di mediazione in ogni caso possono svolgersi in via telematica, se non vi è spontaneità della richiesta di almeno una delle parti, può essere necessario un approccio programmatico iniziale da parte del mediatore.

Per ciò che concerne la sottoscrizione della procura alle liti può essere apposta dalla parte su un documento analogico da trasmettere al difensore, anche in copia informatica, allegando un documento di identità in corso di validità. L’avvocato, di conseguenza, certifica l’autografia del proprio assistito mediante l’apposizione della propria firma digitale sulla copia trasmessa.

 

Nel periodo dal 18 marzo al 30 giugno 2020 :

Tutti gli organismi iscritti nel registro tenuto da questo dicastero potranno svolgere la mediazione telematica, dotandosi di sistemi di videoconferenza, anche in assenza di apposita previsione nel proprio regolamento di procedura.

 

Un Vademecum che risulta utile per chiarire ancora di più il protocollo attuato dagli Organismi di Mediazione, di cui oggi più che mai la Giustizia ha bisogno, considerando le proteste che possiamo constatare da parte di Avvocati  che richiedono un protocollo unico valido per tutti i Tribunali nazionali al fine di far ripartire il Sistema giudiziario italiano che, a causa del Covid-19, subirà ulteriori conseguenze negative per ciò che concerne la velocità dei processi.

La Mediazione Civile, proprio per il motivo sopra citato, può essere la soluzione e un valido aiuto per aiutare cittadini, avvocati e tribunali a trovare una soluzione più veloce ed efficace ad alcuni contenziosi, oggi ancor più rallentati, grazie al raggiungimento di un accordo in tempi minimi e con risultati massimi per entrambe le parti che decidono di aderire al procedimento.