In data 20 aprile 2020 il Tribunale Ordinario di Roma ha trasmesso la nota relativa all’oggetto: Linee guida CSM Covid-19 con protocollo n. 5273.
Tali disposizioni confermano per il periodo dal 16 aprile all’11 maggio 2020 le misure già attuate sullo svolgimento dell’attività giudiziaria urgente, tenuto conto che occorre ridurre al minimo le forme di contatto che possano propagare l’epidemia, assicurando la continuità del servizio della giustizia anche mediante forme alternative di svolgimento dell’attività giudiziaria (lavoro agile).
In particolare il provvedimento concerne misure organizzative per lo svolgimento dell’attività giudiziaria nel periodo compreso tra il 16 aprile e il 30 giugno, stabilendo che per la trattazione delle udienze civili mediante collegamento da remoto e in forma scritta siano rispettate le indicazioni del protocollo del 09 aprile 2020, stipulato con il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma.
Per quanto riguarda la trattazione delle udienze di convalida, dei giudizi direttissimi e degli interrogatori davanti al Gip, si conferma l’applicazione delle disposizioni del protocollo del 20 marzo 2020, il quale sarà valido fino alla conclusione dell’emergenza, salvo ulteriori modifiche.
La nota trasmessa proroga sino al 30 giugno 2020 le misure organizzative adottate, ai fini della regolamentazione degli accessi agli uffici amministrativi (e a quelli dell’area civile e penale), precisando che è consentito solo in modalità telematica il deposito degli atti processuali. Sarà compito delle pubbliche amministrazioni, dei funzionari delegati e procuratori legali dell’ente effettuare i depositi cartacei, limitatamente agli affari urgenti e indifferibili. Ciascun ufficio comunicherà in via telematica il giorno e l’ora in cui presentarsi per l’eventuale ritiro delle copie, al fine di evitare assembramenti.
Si specifica che in riferimento all’art. 36 del decreto legge n. 23/2020 tutti i magistrati sono tenuti ad osservare le linee guida adottate ai sensi dell’art. 83 del decreto legge n. 18/2020. In base alla delega loro conferita con decreto presidenziale n. 3776 del 9 marzo 2020, i presidenti di sezione, sentiti i giudici, individueranno fra i procedimenti nel periodo compreso tra il 16 aprile e l’11 maggio 2020, le tipologie dei procedimenti “la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti”, adottando un equilibrato criterio di valutazione del parametro della gravità del pregiudizio e invitando i giudici alla loro trattazione, previa “dichiarazione di emergenza”.
Ciascun giudice individuerà quali cause trattare secondo i seguenti criteri:
- “Cause di competenza del tribunale indicate nell’art.83, DL n. 18/2020 ;
- Cause di più risalente iscrizione al ruolo e delle quali è prevista la definizione del programma di gestione ex art. 37 decreto legge n.98/2011, convertito con modificazioni, nella legge n. 111/2011, relativo all’anno 2020;
- Cause relative ai diritti fondamentali o che necessitano di pronta decisione;
- Cause in primo grado e in grado di appello che non richiedono attività istruttoria o che siano già state istruite”.
Ciascun giudice dovrà provvedere a comunicare con decreto alle parti la modalità che verrà seguita. Per la trattazione da remoto e per la trattazione scritta verranno osservate le indicazioni operative del protocollo stipulato con il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma in data 09 aprile 2020. La modalità di svolgimento verrà annotata nello “storico del fascicolo” di ogni procedimento.
- Per le cause che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, il giudice avrà facoltà di scegliere fra la trattazione da remoto e quella in forma scritta.
- Per le cause tenute in tribunale il giudice dovrà indicare nel decreto che fissa la dichiarazione di urgenza nella trattazione del procedimento: l’orario preciso e differenziato dalle altre cause, al fine di evitare assembramenti fra le persone in attesa della trattazione degli altri procedimenti, orario di espletamento dell’interrogatorio o del tentativo di conciliazione, orario di escussione di ciascun testimone, orario di convocazione del consulente tecnico d’ufficio. In caso di udienza pubblica il giudice dovrà avvertire che potrà essere celebrata a porte chiuse, ai sensi dell’art. 128 c.p.c.
I presidenti di sezione potranno procedere ad individuare ulteriori criteri di priorità nella trattazione delle cause, in particolare facendo riferimento alle specifiche caratteristiche delle controversie assegnate alla propria sezione.
Si richiama dunque l’attenzione dei giudici all’individuazione delle cause che possono essere trattate, sul compimento di attività che avrebbero dovuto essere svolte in quell’intervallo temporale e provvederanno a riassegnarli ex novo o a differirli. I giudici considereranno anche l’incidenza della sospensione sui termini che abbiano assegnato alle parti per il compimento di attività processuali nel medesimo intervallo.
Per quanto riguarda i rinvii, invece, i magistrati disporranno con provvedimento adottato esclusivamente in via telematica e con anticipo rispetto all’udienza il rinvio a data successiva al 30 giugno 2020 alle cause che non possono essere trattate nel periodo.
Ulteriori linee guida riguardano sempre i presidenti di sezione, che potranno avvalersi di ulteriori misure anche diverse da quelle indicate per lo svolgimento dell’attività giudiziaria, evitando il più possibile i contatti personali e imponendo il rispetto del protocollo igienico-sanitario.
Essi procederanno a stabilire il numero minimo e/o il numero massimo dei procedimenti che ogni giudice può trattare in ciascuna udienza. Il numero minimo e/o massimo dei procedimenti da trattare potrà essere progressivamente incrementato nel corso del periodo e tenendo conto dell’evoluzione epidemiologica.