L’ascensore è un servizio utilizzato sia da chi vive ai piani alti, sia, ma in misura minore, da chi vive ai piani più bassi. La suddivisione delle spese di manutenzione di tale servizio segue determinati criteri. La normativa prevede che tutti i condomini debbano partecipare ai costi relativi all’ascensore, ma in quote differenti, a seconda del valore dell’appartamento e a seconda dell’altezza ovvero del piano in cui l’appartamento si trova. L’art. 1124 c.c., introdotto con la riforma del 2012, statuisce che: “Le scale e gli ascensori sono mantenuti e sostituiti dai proprietari delle unità immobiliari a cui servono. La spesa relativa è ripartita tra essi, per metà in ragione del valore delle singole unità immobiliari e per l’altra metà esclusivamente in misura proporzionale all’altezza di ciascun piano dal suolo. Al fine del concorso nella metà della spesa, che è ripartita in ragione del valore, si considerano come piani le cantine, i palchi morti, le soffitte o camere a tetto e i lastrici solari, qualora non siano di proprietà comune”.
Il costo maggiore, pertanto, sarà sopportato dall’inquilino dell’ultimo piano. Ma in tale ripartizione delle spese non viene presa in considerazione la destinazione data agli appartamenti, ossia per uso domestico o per ufficio, né vengono evidenziate possibilità di effettivo utilizzo da parte dei condomini.
Per quanto riguarda la manutenzione degli ascensori il DPR 162/1999 art. 15 stabilisce che il proprietario dell’ascensore è obbligato a stipulare un contratto di manutenzione per l’ascensore esclusivamente con una ditta abilitata e in grado di rilasciare tutte le certificazioni previste dalla normativa vigente, da trascrivere sul libretto dell’impianto. Gli interventi della manutenzione sono di due tipi: visite preventive e visite specifiche, quando ad esempio si verifica un problema che limita o impedisce il corretto funzionamento dell’ascensore.