Con La sentenza n. 4927/2019 il Tribunale di Roma stabilisce che la sospensione feriale si applica anche per il procedimento di mediazione. Nel caso di specie, infatti, una condomina aveva impugnato, come previsto dal D.Lgs. 28/2010, una delibera assembleare del 20/07/2016 depositando istanza di mediazione in data 16/09/2016 e comunicata al Condominio in pari data. La condomina aveva dunque scomputato i termini di 31 giorni previsti per la sospensione feriale. Il Condominio convenuto aveva eccepito la tardività dell’impugnazione basandosi sulla convinzione che al procedimento di mediazione non si applica la sospensione feriale. Sull’eccezione sollevata dal Condominio il Tribunale di Roma si pronuncia negativamente, ritenendola infondata, con la conseguenza che l’impugnazione è da considerarsi tempestiva.