A volte i genitori potrebbero decidere di donare ad un figlio un immobile oppure le somme necessarie per acquistarlo.
Può effettuare una donazione di beni mobili e/o immobili solo chi ha piena capacità di disporre e nel cui patrimonio si trovino tali beni.
A tal proposito, per far sì che una donazione sia valida, è sempre necessario redigere un atto pubblico alla presenza di almeno due testimoni, poiché bisogna tener conto delle conseguenze che coinvolgono altri familiari non beneficiari, tutelando i diritti di eventuali altri eredi.
Il nostro ordinamento infatti prevede la collazione ereditaria, in virtù della quale il coniuge ed i discendenti del de cuius devono conferire alla massa ereditaria i beni ricevuti in donazione dal defunto, quando questi era in vita, per far sì che tali beni vengano calcolati e siano rispettate le rispettive quote ereditarie.
La collazione, nella quale non rientrano le spese di mantenimento, educazione, malattia, matrimonio, quelle a favore del coniuge superstite, può essere:
- in natura (quando il bene donato viene restituito alla massa ereditaria)
- o per imputazione (con addebito alla quota ereditaria). In caso di beni mobili o di denaro la collazione è sempre per imputazione.
Se il donatario ha necessità o volontà di vendere la casa ricevuta in donazione e affida l’incarico ad un agente immobiliare, questi è obbligato ad informare l’acquirente che la casa è stata ceduta per donazione, informazione fondamentale per valutare l’affare se conveniente e sicuro (vd. Sentenza Cassazione n. 965 del 16 gennaio 2019).