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L’amministratore può procedere a recuperare i crediti dai condomini morosi anche attraverso l’uso della mediazione, anziché presentare un ricorso per decreto ingiuntivo. La mediazione, infatti, risulta uno strumento efficace, rapido e sicuramente meno dispendioso del giudizio. In sede di mediazione, infatti, l’amministratore può proporre al condomino moroso la sottoscrizione di un piano di rientro e l’accordo di conciliazione, che, se firmato da tutte le parti e dai loro avvocati, avrebbe valore di titolo esecutivo. In buona sostanza, se ci si mette d’accordo e il condomino non rispetta i patti, l’amministratore può notificare al debitore un atto di precetto in relazione alle somme oggetto dell’accordo. Le spese da affrontare per attivare il procedimento di mediazione sono pari € 48,80. Successivamente, se il moroso decide di aderire all’incontro e alla procedura stessa, scattano le cosiddette spese di mediazione, calcolate sulla base dell’importo da recuperare. Altra questione riguarda poi la necessità di acquisire o meno la delibera assembleare per avviare la mediazione. C’è chi sostiene che l’autorizzazione non sia necessaria, traendo fondamento dall’obbligo per l’amministratore di attivarsi per il recupero delle somme sospese; altri, invece, concludono che l’autorizzazione sia sempre necessaria, traendo spunto dal dato normativo della riforma del 2012. Se si analizza la questione si potrebbe rappresentare che l’amministratore introduce un provvedimento, per sua natura non contenzioso. Quindi, non essendo tale, non vi sarebbe alcuna ragione per cui l’amministratore debba procurarsi preventivamente l’autorizzazione dell’assemblea a proporre un procedimento di mediazione. Tuttavia, se viene formulata una proposta, da redigere in un verbale di accordo con contenuto transattivo, l’amministratore necessita dell’intervento assembleare, in quanto è indispensabile rispettare la norma sulla procedura di approvazione delle transazioni. L’amministratore, in ogni caso, potrebbe firmare il verbale a contenuto transattivo e poi portarlo in ratifica all’assemblea, con l’unico rischio che, nell’ipotesi in cui l’autorizzazione non arrivi o non si raggiunga il quorum dei millesimi previsto, gli effetti della transazione si produrrebbero esclusivamente sulla sua sfera giuridica e non su quella del condominio.