Il caso riguarda una richiesta di risarcimento danni avanzata da un condomino, il sig. Diego, nei confronti del condominio, nonché della compagnia assicurativa dello stesso condominio, a causa della rottura di una colonna montante condominiale.
Al primo incontro il mediatore rileva la presenza dell’istante e della compagnia assicurativa, mentre risulta assente il condominio, pur essendo disponibile (come riferito telefonicamente dal suo amministratore) a partecipare al procedimento. Durante l’incontro informativo il sig. Diego espone le ragioni della pretesa, raccontando di aver ricevuto, mesi addietro, due lettere, una dall’amministratore ed una dal condomino del piano sottostante, con le quali venivano denunciate copiose infiltrazioni nell’appartamento di quest’ultimo, dovute alla probabile rottura delle tubazioni dell’appartamento del sig. Diego e chiedendone la riparazione. Il sig. Diego aveva provveduto, di conseguenza, ad incaricare una ditta per la ricerca e la riparazione del guasto. A seguito di ricerche da parte della stessa ditta, veniva constatato che la perdita era imputabile alla rottura della colonna montante del condominio. Veniva quindi data comunicazione all’amministratore, che, a sua volta, provvedeva a denunciare il fatto all’assicurazione del condomino, la quale inviava sul luogo un perito.
L’istante con l’avvio della mediazione, chiede il risarcimento dei danni materiali quantificati in € 4.000,00 e di quelli non patrimoniali derivanti anche dall’impossibilità di vivere nella propria abitazione per lungo tempo, indicati nella misura di € 6.000,00. La compagnia assicurativa chiede il rinvio dell’incontro per permettere la partecipazione del condominio, unico soggetto che può vantare una pretesa economica nei suoi confronti.
Al secondo incontro partecipano sia il condominio, con apposita delibera, sia l’assicurazione. Il condominio invitato riconosce che i danni siano derivati dalla rottura della colonna montante del condominio, ma contesta l’importo dei danni materiali richiesti dal condomino istante, interpellando l’assicurazione per la quantificazione del risarcimento. La stessa compagnia assicurativa, dopo aver constatato attraverso il perito che l’intervento sarebbe costato neanche la metà dell’importo vantato dal condomino, fa una controproposta di € 2.500,00. A seguito di diverse sessioni, svoltesi anche in sedute separate, il condomino, pur di non andare incontro ad un lungo giudizio, si ritiene disposto ad accettare la somma di € 3.850,00 (comprensiva delle spese legali e di mediazione), importo ampiamente accettato dalla compagnia assicurativa.
Con piena soddisfazione di tutte le parti, si giunge all’accordo.