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Spesso è difficile individuare chi si occupa della gestione di un condominio o almeno avere certezza ufficiale della persona investita dell’incarico di amministratore. Difatti non esiste un’anagrafe pubblica dei condomìni e delle persone che li rappresentano. Se si conosce, ad esempio, il codice fiscale del condominio, ci si può rivolgere all’Agenzia delle Entrate, i cui uffici però non sono obbligati a rendere questo tipo di informazione, se non dietro istanza di accesso agli atti.

Ai sensi dell’art. 1129, quinto comma, c.c., sul luogo di accesso al condominio o di maggior uso comune, accessibile anche ai terzi, dovrebbe essere affissa per legge l’indicazione delle generalità, del domicilio e dei recapiti, anche telefonici, dell’amministratore: la cosiddetta targa dell’amministratore. E “in mancanza dell’amministratore, -cita il sesto comma dell’art. 1129 c.c.-  (…) è affissa l’indicazione delle generalità e dei recapiti, anche telefonici, della persona che svolge funzioni analoghe a quelle dell’amministratore”.

La legge parla chiaro a tal proposito, ma non esiste una specifica sanzione per la mancata installazione della targa. Il Codice Civile ha introdotto la norma, ma non la sanzione e, benché questo faccia supporre che nulla accadrebbe in caso di violazione, in realtà la competenza della disciplina sanzionatoria è stata demandata agli organi comunali, tanto che alcune ordinanze comunali hanno ovviato a questa carenza normativa sanzionando l’inadempimento dell’affissione. La targa, infatti, è un vero e proprio segno di riconoscimento del ruolo professionale della categoria, che garantisce sia a chi abita nel condominio sia a chi gestisce il territorio la possibilità di reperire l’amministratore che, a tutti gli effetti, è il legale rappresentante del condominio.

L’onere di apporre la targa all’ingresso dell’edificio spetta all’amministratore, che, se non vi provvede volontariamente, può ricevere una diffida e ancor di più, in caso di inottemperanza, a seguito di richiesta inevasa di convocazione di assemblea per la deliberazione in merito, può essere revocato dal suo incarico, anche attivando un procedimento di mediazione, per mancata esecuzione delle delibere assembleari.