NON SPETTA ALLE PARTI VALUTARE LA MEDIABILITA’ DELLA LITE
Con l’ordinanza del 15/05/2018 il Giudice siracusano evidenzia la necessità delle parti, fin dal primo incontro, di entrare nel merito della discussione, poiché non spetta a queste decidere sulla mediabilità o meno della lite. Infatti, in caso di delegata, l’obbligatorietà della mediazione non deriva dall’oggetto della controversia, bensì da una valutazione attenta e approfondita del giudice, che, valutato il caso, decide di demandare le parti in mediazione. Il giudice Rizzo, inoltre, rammenta che il mancato esperimento della procedura è sanzionato a pena di improcedibilità della domanda e invita il mediatore ad avanzare la proposta conciliativa, pur in assenza di richiesta congiunta delle parti.
TRIBUNALE ORDINARIO di SIRACUSA
Sezione Civile II
DECRETO DI FISSAZIONE UDIENZA
Il Giudice dott. Alessandro Rizzo, nella causa n. r.g. …./2008, visto il decreto di assegnazione del presente procedimento, osserva:
considerate, in particolare, le esigenze di riorganizzazione delle udienze di discussione e di
precisazione delle conclusioni, al fine di garantire il tempestivo deposito dei provvedimenti;
vista la variazione urgente della tabella organizzativa del Tribunale di Siracusa ai sensi del par. 14.1 della circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli ufficio giudicanti per il triennio 2012-2014 (prot. n. 311/int. del 7 aprile 2014), in conseguenza della quale il ruolo dello scrivente è stato oggetto di un aumento delle pendenze nella misura di n. 200 unità, nell’ambito del riequilibrio del ruolo di altro magistrato componente dell’intestata Sezione;
rilevato che, per il gravoso carico di ruolo, occorre quindi riorganizzare il ruolo secondo i criteri sopra individuati;
letto l’art. 5 co. II D. Lgs. n. 28/2010, così come introdotto dall’art. 84 del D. L. n. 69/2013, conv. con modif. nella L. n. 98/13;
valutata la natura della causa, relativa a diritti disponibili e considerata l’ammissibilità della mediazione c.d. delegata, ai sensi dell’art. 5, co. II, d.lgs. n. 28/2010;
ritenuto che nel caso di mediazione c.d. “delegata” l’obbligatorietà della mediazione non deriva dall’oggetto/materia della controversia, ma da una valutazione operata dal giudice in relazione alla potenziale “mediabilità” della lite, derivandone che tale vaglio non possa pertanto essere operato dalle parti al primo incontro informativo previsto dall’art. 8 del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, poiché esso – per l’appunto – è già stato fatto dal giudice stesso prima di decidere di demandare la promozione della procedura;
ritenuto pertanto che nella presente fattispecie debbano il mediatore e le parti, già in sede di primo incontro, iniziare immediatamente la discussione in ordine ai profili di merito della controversia, onde tentare di trovare una composizione amichevole della controversia (Trib. Firenze, 19 marzo 2014; Trib. Roma, 19 settembre e 29 settembre 2014; Trib. Palermo, 23 luglio 2014; Trib. Monza, 20 ottobre 2014; Trib. Siracusa, 23 gennaio 2015) – pena, l’improcedibilità della domanda;
rilevato che l’esperimento del procedimento di mediazione, che deve concludersi entro 3 mesi dalla relativa richiesta ex art. 6, d.lgs. 28/2010, non comporterà in concreto, anche in caso di esito infruttuoso della procedura, alcun ritardo nella decisione della lite;
sottolineato che la soluzione conciliativa della controversia eviterà alle parti l’ulteriore
aggravamento delle spese del processo, anche in relazione all’eventuale fase di impugnazione,
P.Q.M.
1) DIFFERISCE l’udienza all’11 novembre 2020, ore 11 per la precisazione delle conclusioni;
2) visto l’art. 5, comma 2, D. lgs. n. 28/2010, così come introdotto dall’art. 84 del D. L. n. 69/2013, conv.
con modif. nella L. n. 98/13, DISPONE che le parti, assistite dai rispettivi difensori, promuovano il procedimento di mediazione, con deposito della domanda di mediazione presso organismo abilitato, entro il termine di 15 giorni a decorrere dalla comunicazione del presente decreto;
3) EVIDENZIA la necessità che al primo incontro l’attività di mediazione sia concretamente espletata;
4) INVITA il mediatore ad avanzare proposta conciliativa, pur in assenza di congiunta richiesta delle parti ex art. 11, co. I d.lgs. 28/2010;
5) RAMMENTA che il mancato, effettivo esperimento della suddetta procedura secondo le modalità descritte in parte motiva è sanzionato a pena di improcedibilità della domanda;
6) INVITA le parti ad informare tempestivamente il Giudice, anche mediante comunicazione presso l’indirizzo alessandro.rizzo01@giustizia.it, anche in relazione a quanto stabilito dagli artt. 8, co. IVbis e
13 d.lgs. 28/2010, rispettivamente per l’ipotesi della mancata partecipazione delle parti (sostanziali), senza giustificato motivo, al procedimento di mediazione, ed in tema di statuizione sulle spese processuali del
giudizio, in caso di ingiustificato rifiuto delle parti della proposta di conciliazione formulata dal mediatore.
Si comunichi.
Siracusa, 15 maggio 2018.
Il Giudice
dott. Alessandro Rizzo