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“Nell’ambito di un giudizio in materia di contratti bancari, una società di capitali agiva contro un istituto di credito al fine di ottenere la nullità di alcuni contratti di conto corrente.

Dal verbale di mediazione, prodotto dalla società istante, era emerso che la banca non aveva partecipato alla procedura di mediazione obbligatoria, senza addurre alcun motivo giustificatorio della sua assenza, con conseguente applicabilità del disposto di cui all’art. 8 co. 4-bis del d.lgs. 28/2010.

Secondo il Giudice di Verona, la convinzione dell’infondatezza della pretesa, avanzata da parte istante, non esonera la parte invitata a partecipare alla procedura di mediazione, condannandola al pagamento del contributo unificato dovuto per il giudizio, a prescindere dalla soccombenza. Tale condotta, inoltre, potrebbe essere sanzionata dal Giudice anche solo nella fase introduttiva del giudizio.

Con tale ordinanza il Tribunale di Verona solleva la questione della legittimità costituzionale dell’art. 8 co. 4-bis del d.lgs 28/2010, sospendendo il giudizio e ordinando l’immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.”

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