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Il principio di riservatezza non può essere applicato alla fase identificativa delle parti: Il Mediatore è tenuto a verbalizzare ogni circostanza riguardante la loro partecipazione.

A seguito di una procedura di mediazione, il Condomino X invitato eccepiva innanzi al Giudice udinese l’improcedibilità della domanda attorea per mancata presenza della parte istante, che aveva delegato con procura speciale un geometra.

Tuttavia la procura era riferita ad un altro procedimento, tenutosi nel medesimo Organismo e quindi non valida per la procedura in essere.
Nella cosiddetta fase identificativa della mediazione, il Condominio autorizzava comunque la presenza del delegato, presenza omessa e non verbalizzata dal mediatore. Difatti, nel verbale, non risultava né la partecipazione del delegato, né il consenso espresso delle parti a considerare tale soggetto legittimato a presenziare all’incontro, per conto della parte istante.

Ne conseguiva, quindi, che il principio di riservatezza non poteva essere applicato alla fase identificativa, perché “il suddetto principio riguarda le dichiarazioni delle parti riferite al solo contenuto sostanziale dell’incontro di mediazione e cioè al merito della lite (…)”; ben diverso sarebbe stato invece verbalizzare la presenza effettiva delle parti o dei loro delegati: il Giudice, infatti, è tenuto, in fase di giudizio, a prendere in considerazione sia prove orali che la testimonianza stessa del mediatore.

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