Il Consiglio dell’Ordine Avvocati di Bologna ha chiesto al Consiglio Nazionale Forense se la partecipazione agli incontri di mediazione -ex d. lgs. n. 28/2010-, di qualsiasi natura obbligatoria, volontaria o delegata, possa essere equiparata alla partecipazione alle udienze in sede giurisdizionale, ai fini della pratica professionale.
Il Consiglio ha ritenuto “che ben possano essere computati nel novero delle udienze cui il praticante deve assistere ai sensi dell’art. 8, comma 4 del DM 70/2016, anche incontri svolti davanti al mediatore, a condizione che in detti incontri la mediazione sia stata effettivamente svolta (ad esclusione quindi del primo incontro), ed a condizione che la sua presenza sia documentata”.
Per garantire, inoltre, la riservatezza della procedura non potrà essere utilizzato il Verbale di mediazione, come prova della presenza del praticante. Gli Organismi di mediazione e i mediatori dovranno quindi predisporre un’apposita modulistica, ad uso dei praticanti avvocati, che ometta tutti i dati concernenti le parti e l’oggetto della controversia, da consegnare loro a conclusione della procedura.
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