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VIETATO FERMARSI ALLA SESSIONE INFORMATIVA SE LA MEDIAZIONE È DISPOSTA DAL GIUDICE

“La partecipazione al procedimento di mediazione demandata è obbligatoria per legge e … proprio in considerazione di ciò NON è giustificabile una negativa e generalizzata scelta aprioristica di rifiuto e di non partecipazione al procedimento di mediazione.”  È quanto afferma il Giudice Moriconi nell’ordinanza del 19 dicembre scorso tra un’azienda ospedaliera e un’assicurazione.
Ai sensi e per l’effetto del II comma dell’art.5 decr.lgsl.28/’10, come modificato dal D.L.69/’13, è richiesta l’effettiva partecipazione al procedimento di mediazione demandata, “laddove per effettiva – aggiunge il Giudice capitolino – si richiede che le parti non si fermino alla sessione informativa e che oltre agli avvocati difensori siano presenti le parti personalmente”.
La mancata partecipazione, infatti, oltre a poter rendere improcedibile il giudizio, è comportamento valutabile nel merito della causa (art. 69 III cpc).

Testo integrale:

Tribunale di Roma

Sez.XIII°

Ordinanza

Il Giudice, dott. Massimo Moriconi,

letti gli atti, osserva :

Considerato che in relazione a quanto motivato nella sentenza emessa in data odierna (1) nella causa fra l’Azienda Ospedaliera San G.A. e la C. di Assicurazione Coop. a r.l. le parti potranno utilmente esperire un procedimento di mediazione demandata al fine di pervenire ad un accordo transattivo o conciliativo;

specialmente se l’organismo di mediazione ed il mediatore saranno scelti in base ai criteri della competenza e della professionalità, necessari anche per la valorizzazione degli spunti di riflessioni offerti dalla sentenza alla quale afferisce la presente ordinanza.

Con alcune premesse.

In particolare e specificamente allorché l’invio in mediazione sia stato effettuato da parte del giudice ai sensi del riformato secondo comma dell’art.5 decr.lgsl.28/10 si tratta non più di un semplice invito bensì un ordine presidiato da sanzioni, che presuppone peraltro, il previo effettuato vaglio, l’ esame e la valutazione degli atti di causa da parte del magistrato che l’ha disposto.

Invero nel caso di specie si impone una considerazione di carattere generale.

Le compagnie di assicurazione, per quanto risulta in base alla lunga e significativa esperienza del Giudicante, frequentemente non partecipano, pur se ritualmente convocate, al procedimento di mediazione.

Vale in proposito ricordare che la partecipazione al procedimento di mediazione demandata è obbligatoria per legge e che proprio in considerazione di ciò NON è giustificabile una negativa e generalizzata scelta aprioristica di rifiuto e di non partecipazione al procedimento di mediazione.

A fortiori allorché si tratta di mediazione demandata dal giudice nella quale l’obbligatorietà della partecipazione al procedimento deriva non già come nel caso di cui all’art. 5 co. 1 bis del decr. lgsl.28/10, da una valutazione generale ed astratta del legislatore, per materia, bensì da una valutazione specifica e concreta ad opera del giudice del contenuto del conflitto, della validità ed efficacia delle ragioni che ciascuna parte ha esposto a suo favore, e di conseguenza, della reale possibilità di mediabilità della lite.

Alle parti si assegna termine fino all’udienza di rinvio per il raggiungimento di un accordo amichevole.

Va fissato il termine dilatorio di gg.15 decorrente come in dispositivo, per depositare presso un organismo di mediazione, a scelta delle parti congiuntamente o di quella che per prima vi proceda, la domanda di cui al secondo comma dell’art.5 del decr.legisl.4.3.2010 n.28.

Va evidenziato che ai sensi e per l’effetto del secondo comma dell’art.5 decr.lgsl.28/’10 come modificato dal D.L.69/’13 è richiesta l’effettiva partecipazione al procedimento di mediazione demandata, laddove per effettiva si richiede che le parti non si fermino alla sessione informativa e che oltre agli avvocati difensori siano presenti le parti personalmente (2);

e che la mancata partecipazione (ovvero l’irrituale partecipazione) senza giustificato motivo al procedimento di mediazione demandata dal giudice oltre a poter attingere alla stessa procedibilità della domanda, è in ogni caso comportamento valutabile nel merito della causa.

Nonché ai sensi dell’art. 96 III° (3)

All’udienza di rinvio, le parti, in caso di accordo, potranno anche non comparire; viceversa, in caso di mancato accordo, potranno, volendo, in quella sede fissare a verbale quali siano le loro posizioni al riguardo, anche al fine di consentire l’eventuale valutazione giudiziale della condotta processuale delle parti ai sensi degli artt.91 e 96 III° cpc

P.Q.M.

Roma lì 19.12.2016

Il Giudice

dott. cons. Massimo Moriconi