LE RAGIONI DELLA PRETESA DEVONO ESSERE CHIARE E PRECISE
Nell’istanza di mediazione le ragioni della pretesa devono essere indicate con chiarezza e precisione e devono rispettare quelle menzionate nella domanda giudiziale. Il Giudice Vaccari, nell’ordinanza del 15 dicembre scorso, relativamente ad una causa, promossa da una società nei confronti di un istituto di credito, ha demandato, per la seconda volta, le parti in mediazione, in quanto le ragioni della pretesa erano state rappresentate in modo del tutto generico e impreciso, non rispettando, finanche, le pretese indicate nella domanda giudiziale. “L’esplicitazione delle ragioni delle pretese oggetto di mediazione costituisce – secondo il giudice veronese- requisito di validità della procedura”.
Tribunale di Verona, ordinanza 15.12.2016 – Est. Vaccari
TAG: Mediazione, ragioni della pretesa, improcedibilità.
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA
Sezione III Civile
Dott. Massimo Vaccari
Ha emesso la seguente
ORDINANZA
Nella causa civile di primo grado promossa da
Società srl
Contro
Banca Spa
A scioglimento della riserva assunta all’odierna udienza
Rilevato Che
la mediazione esperita ante causam, per iniziativa dell’attrice, non soddisfa la condizione di
procedibilità di cui all’art. 5 comma 1 bis d.lgs. 28/2010;
infatti, nell’istanza di mediazione, prodotta su invito di questo Giudice, le ragioni della pretesa
dell’attrice sono state indicate, testualmente, nella “applicazione di interessi illegittimi su n.2
rapporti contrattuali”, e tale dicitura non individua con sufficiente precisione la materia del
contendere poiché non esplicita la ragione della pretesa illegittimità dei citati interessi;
inoltre l’istanza non precisa i rapporti intercorsi tra le parti poiché si limita a menzionare due, non
meglio individuati, rapporti di conto corrente;
ancora deve evidenziarsi come l’attrice abbia posto a fondamento della domanda giudiziale
pretese ulteriori da quelle menzionate, nei termini assai generici sopra riferiti, nell’istanza di
mediazione, vale a dire l’addebito della commissione di massimo scoperto e di spese nonché la
responsabilità precontrattuale della convenuta;
l’esplicitazione delle ragioni delle pretese oggetto di mediazione costituisce requisito di validità
della procedura, come si evince dal disposto dell’art.4, II comma, d.lgs. 28/2010;
P.Q.M.
Assegna alle parti il termine di 15 giorni, a decorrere dalla comunicazione della presente
ordinanza, per presentare l’istanza di mediazione con riguardo alle ragioni delle pretese azionate
in giudizio che non sono state oggetto della precedente mediazione e rinvia la causa all’udienza
del 13 aprile 2017 ore 10.00
Verona 15/12/2016
Il Giudice
Dott. Massimo Vaccari