Da un articolo dell’Avv. Alberto Maria Mauri su Il Sole 24 Ore
La PA che non partecipa alla mediazione può essere condannata per grave responsabilità processuale e procurato danno erariale.
Un cittadino che non riesce a risolvere una controversia con il Comune, con aziende municipalizzate o con società partecipate di rilevanza pubblica, può ricorrere a un Organismo di mediazione – che garantisca serietà e professionalità – con l’intento di raggiungere un accordo conciliativo, abbattendo tempi e costi.
Si sa che quando si devono opporre contestazioni a un Comune o a un’azienda municipalizzata, il più delle volte, il cittadino si trova a fare i conti con tempi d’attesa lunghissimi e problematiche per lo più irrisolte, che sfociano poi in giudizi altrettanto lunghi con aggravio di spese legali e processuali.
Ecco allora che l’avvio di una mediazione diventa una soluzione alternativa, efficace e veloce per definire il contenzioso in poco tempo. Infatti con la chiamata in mediazione, la Pubblica Amministrazione o l’azienda invitata, dovrà istruire la pratica relativa alla questione insorta in tempi molto stretti: la procedura di mediazione dura solo 90 giorni e il primo incontro dev’essere fissato, anche se non perentoriamente, entro 30 giorni dal deposito della domanda di mediazione presso l’Organismo scelto.
In seguito alla domanda di mediazione, i funzionari pubblici sono costretti a definire un perimetro decisionale sulla questione posta dal ricorrente valutando, nel minor tempo possibile, se esistono i presupposti per partecipare alla procedura di mediazione con la prospettiva di una conciliazione della controversia proposta dal cittadino.
E’ ormai pacifico che in presenza di amministrazioni pubbliche, di società municipalizzate o di società per azioni, ma di fatto controllate da pubbliche amministrazioni e pertanto Enti di rilevanza pubblica, laddove si riscontrasse utile una soluzione conciliativa, non vi sarebbero ostacoli, per i funzionari delegati a decidere sulla materia controversa, per partecipare alla procedura di mediazione e per concludere un accordo conciliativo, nell’ambito dei loro poteri.
La scelta opposta di non partecipare alla mediazione, con condotte immotivate e irragionevoli, o di non prendere iniziative su possibili interventi decisionali, con scelte deresponsabilizzate, potrebbe esporre i funzionari delegati, ricorrendone i presupposti, al rischio di cagionare un danno erariale. Infatti, qualora dalla condotta omissiva dei funzionari delegati, nel senso di non aver voluto partecipare alla mediazione, si rilevasse – comparativamente con una eventuale sentenza sfavorevole all’amministrazione pubblica – che si sarebbe potuto ottenere un miglior risultato accogliendo invece la conciliazione prospettata dalla parte avversa, la conseguenza in questo caso sarebbe l’obbligo dei funzionari di risarcire il danno cagionato all’amministrazione dalla loro condotta omissiva, immotivata e irragionevole nell’aver rifiutato la conciliazione.
IL CASO: AZIENDA ALBERGHIERA VERSO SOCIETÀ MUNICIPALIZZATA
Il caso qui esposto è esemplificativo della celerità con cui, avviata una procedura di mediazione da parte di un privato, una società municipalizzata, ricevuto l’invito a partecipare alla mediazione, ha dovuto risolvere velocemente un problema che trascurava da più anni senza mai aver risposto al privato che le contestava l’intestazione errata dell’utenza e delle sue caratteristiche. Invece, ricevuto l’invito alla mediazione, la società ha istruito la pratica in pochi giorni lavorativi e dato riscontro immediato della decisione assunta sulla contestazione del privato.
Si trattava nel caso di un’azienda alberghiera che richiedeva alla società municipalizzata, di prendere atto in autotutela dell’errore circa l’intestazione dell’utenza e dell’inesatta applicazione del calcolo della tariffa rifiuti. La struttura alberghiera lamentava inoltre un numero insufficiente di raccoglitori dei rifiuti, in considerazione delle tante altre numerose attività presenti nella medesima zona.
Questo aspetto della contestazione comportava seri problemi anche sotto il profilo sanitario e ha indotto l’azienda municipalizzata ad accettare la mediazione e a chiedere di estenderla anche al Comune e al Municipio, rilevando come la questione, di pubblico interesse, dovesse coinvolgere il Dipartimento della viabilità. Ma intanto entro i successivi dieci giorni dal primo incontro, la municipalizzata aveva già adottato i provvedimenti di propria competenza.
Il Comune stesso accettava la mediazione e riteneva doverosa la sua partecipazione, in quanto chiamato da altro soggetto pubblico, al fine di permettere il corretto svolgimento della mediazione, pur ritenendosi non direttamente responsabile della contestazione.
Il dirigente della società municipalizzata presente in mediazione, assistito dal suo legale, evidenziava che se l’azienda alberghiera avesse provato anche l’esistenza ed entità di un danno causatole, avrebbe dovuto esprimere parere favorevole anche alla liquidazione del risarcimento. Senza questa prova, ovviamente, il dirigente avrebbe corso il rischio di essere condannato per aver cagionato un danno erariale, qualora nel riconoscimento di un indennizzo non provato, si fosse accertato un danno per l’amministrazione pubblica.
In conclusione quindi, il funzionario – che ha il potere dispositivo del diritto nell’amministrazione pubblica – deve stabilire, in base a parametri oggettivi, un perimetro all’interno del quale poter condurre le trattative in sede di conciliazione in mediazione.