LA CONSULENZA TECNICA IN MEDIAZIONE NON E’ UN ATTO PRIVO DI UTILITÀ SUCCESSIVE
A seguito di un incidente stradale era stato introdotto un giudizio, in cui si richiedeva un accertamento tecnico preventivo, al fine di stabilire i danni alla persona del ricorrente subiti. Il Giudice propone un’alternativa a quella, usuale, della nomina di un perito: l’introduzione della mediazione, durante la quale le parti, sollecitando il mediatore, avrebbero nominato un consulente tecnico, esperto in medicina legale. Il Giudice chiarisce, altresì, che “…la consulenza in mediazione … non è un atto privo di utilità successive, potendo essere prodotto ed utilizzato nella causa…” e aggiunge che: “… i costi della consulenza in mediazione, che le parti sopporteranno in pari misura, … sono senz’altro più vantaggiosi rispetto a quelli della causa”, oltre al fatto che: “i tempi di svolgimento e conclusione del percorso di mediazione … sono più brevi…”.
TRIBUNALE di ROMA
SEZIONE XIII°
ORDINANZA
Il Giudice,
dott. Massimo Moriconi,
letti gli atti e le istanze delle parti,
osserva:
-1-
è stato proposto da C.C. accertamento tecnico preventivo ai sensi dell’art.696 bis in relazione ai
danni alla persona subiti e lamentati a seguito di un incidente stradale occorsogli, mentre era alla
guida di motociclo di sua proprietà, in data 31.3.2014.
Nella contumacia del conducente dell’autovettura antagonista, si costituiva la compagnia
assicuratrice spa U. S. Assicurazioni.
Sentiti i difensori delle parti presenti (ricorrente ed assicurazione), emergeva che non vi era
contestazione fra le parti circa l’esistenza e le modalità del sinistro, ma solo sulle conseguenze
derivatene, relativamente ai danni alla persona del ricorrente.
Il giudice prospettava alle parti un’alternativa a quella, usuale, della nomina, sicuramente possibile
e pertinente alla fattispecie concreta, di un consulente tecnico di ufficio e precisamente
l’introduzione di una procedura di mediazione, nell’ambito della quale le parti avrebbero potuto
invitare e sollecitare il mediatore alla nomina di un consulente tecnico esperto in medicina legale
In particolare il giudice segnalava le seguenti circostanze:
la possibilità di nomina di un consulente nel procedimento di mediazione è espressamente
prevista dalla legge;
anche nel caso di mancato accordo, la consulenza in mediazione ed in particolare la relazione
dell’esperto elaborata e depositata in quel procedimento non è un atto privo di utilità successive,
potendo essere prodotto ed utilizzato nella causa che segue alle condizioni, nei limiti e per gli
effetti che la giurisprudenza ha motivatamente elaborato;
le parti potranno sottoporre al consulente, di comune accordo, mediante la fattiva presenza e
collaborazione del mediatore, i quesiti che meglio rispondano agli interessi coinvolti nella lite;
i costi della consulenza in mediazione, che le parti sopporteranno in pari misura, anche tenuto
conto delle modeste indennità di mediazione previste dalle norme, sono senz’altro più vantaggiosi
(e prevedibili, attesa la possibilità di previa interlocuzione con l’organismo, di cui è impensabile
una corrispondente in sede giudiziale) rispetto a quelli della causa;
i tempi di svolgimento e conclusione del percorso di mediazione (neppure soggetto alla
sospensione feriale) sono più brevi, disponibili dalle parti e meno formali di quelli del
procedimento giudiziale;
la possibilità, least but non last, che il consulente in mediazione, compensato in ogni caso a forfait
per il suo lavoro, secondo le usuali convenzioni che i migliori organismi di mediazione
intrattengono con i consulenti, possa operare realmente a fini conciliativi, sviluppando un’utile
sinergia con il mediatore;
A fronte di tali indubbi aspetti positivi del percorso mediatorio, il giudice avvertiva però che tali
vantaggi potranno essere conseguiti:
solo laddove venga compulsato un organismo, a scelta del ricorrente, o congiuntamente di
entrambe le parti, serio ed efficiente, dotato di mediatori onesti e competenti; con assoluta
esclusione di quegli organismi e di quei mediatori che perseguano solo un interesse di lucro
connesso all’offerta di una rapida rimozione, ancora da molti istanti ricercata (ed illusoriamente
immaginata, vista la ormai diffusa giurisprudenza che richiede l’effettività del percorso di
mediazione), della condizione di procedibilità della causa in presenza di mediazione obbligatoria o
demandata;
solo allorché il mediatore, capace e preparato, sappia orientare la (sua) scelta e propiziare l’attività
del consulente nominato (fra i C.T.U. del tribunale) nell’alveo di un percorso rispettoso dei
fondamentali principi che devono essere considerati dal consulente anche in ambito non
giudiziario, qual è la mediazione, ed in particolare il rispetto del contraddittorio; l’astensione
dall’acquisizione in mancanza del consenso, delle dichiarazioni delle parti; il contenimento
dell’attività di consulenza nel perimetro dei quesiti che le parti di comune accordo abbiano inteso
demandargli, etc.. (cfr. l’ordinanza citata in nota per l’esposizione di un decalogo delle regole che
devono essere rispettate dal consulente in mediazione).
I difensori delle parti concordavano con il giudice sulla utilità e convenienza di tale percorso
mediatorio, sicché occorre provvedere di conseguenza.
-2-
L’art. 5 del decreto legislativo 28/2010 prevede al quarto comma lettera C) che nei procedimenti di
consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, di cui all’articolo 696-bis del codice di
procedura civile non si applichino i commi 1-bis e 2 .
Vale a dire che le prescrizioni relative alla mediazione obbligatoria ed a quella demandata non si
applicano al presente procedimento.
Ne consegue che l’invito di questo giudice, nel caso in esame, non va iscritto in tali moduli
procedimentali, per gli effetti che ne possono scaturire, ma piuttosto quale percorso volontario
concordato dalle parti all’esito della prospettazione da parte del giudice delle evidenti maggiori
utilità di una buona mediazione.
P.Q.M.
a scioglimento della riserva,
FISSA termine fino al quindicesimo giorno dalla comunicazione del provvedimento per
depositare presso un organismo di mediazione, a scelta delle parti congiuntamente o di quella che
per prima vi proceda, la domanda di mediazione;
RINVIA all’udienza del 10.12.2015 h.9,30 per quanto di ragione.
Roma lì 16.7.2015
Il Giudice
dott.cons.Massimo Moriconi