Con la sentenza del 2/02/2016, la dott.ssa Maria Eugenia Pupa del Tribunale di Busto Arsizio condanna la parte, in questo caso l’Istituto creditore, che utilizza la mediazione come “una sorta di adempimento meramente ritardante dell’introduzione di determinate categorie di giudizi”.
Anziché, infatti, utilizzare la mediazione delegata come “terreno neutro” su cui i contendenti possono incontrarsi, l’atteggiamento più diffuso tra le parti è quello di viverla come un formale adempimento burocratico, svuotato di ogni contenuto funzionale e sostanziale, con conseguente dispendio di tempo e denaro.
Il Giudice cita altresì l’art. 5 della direttiva europea (2008/53/CE), per cui, quando la mediazione è demandata, l’invito non può limitarsi ad una semplice sessione informativa.
Ne consegue, pertanto, l’improcedibilità della domanda monitoria, la revoca del decreto ingiuntivo, il rigetto della domanda risarcitoria avanzata dagli opponenti e la condanna dell’opposta alla rifusione delle spese di lite sostenute dall’opponente.