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Nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo la mancata adesione della Banca creditrice alla procedura di mediazione obbligatoria comporta la revoca dello stesso decreto.

Vi segnaliamo quest’orientamento giurisprudenziale di cui pronuncia più recente è del Tribunale di Busto Arsizio, 3 febbraio 2016 – dott.ssa Pupa

“…La mancata adesione, da parte della Banca creditrice, alla procedura di mediazione obbligatoria attivata in sede di opposizione a decreto ingiuntivo comporta la revoca del medesimo, in quanto determina l’improcedibilità (non già dell’opposizione, bensì) della domanda azionata in sede monitoria. …”

La Suprema Corte (sent. 3 dicembre 2015, n. 24629) ha stabilito che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l’onere di attivare la mediazione obbligatoria incombe sul creditore opposto, atteso che egli riveste la natura di parte attrice e che l’azione cui si riferisce l’art. 5, comma 1-bis, d.lgs. 28/2010 è la domanda monitoria, non già l’opposizione al decreto ingiuntivo.

In considerazione di ciò molti giudici dei Tribunali hanno rilevato l’obbligo per gli Istituti bancari di aderire alla procedura di mediazione obbligatoria non costituendo la stessa un formale adempimento burocratico privo di contenuto funzionale e sostanziale, ma l’occasione per cercare una soluzione stragiudiziale della vertenza in termini più rapidi e soddisfacenti rispetto alla risposta che può fornire il giudice.

In quest’ottica, non si può ritenere che, nei giudizi in cui la mediazione è condizione di procedibilità ex art. 5 d. lgs. 28/2010, detta condizione sia perfezionata laddove le parti pongano in essere condotte elusive del dettato normativo e della ratio legis.

La ratio che seguono i giudici che si sono pronunciati aderendo a quest’orientamento è quella di verificare se l’istituto bancario (a prescindere dalla fondatezza o meno del decreto ingiuntivo opposto) abbia cercato – unitamente al debitore -di raggiungere un accordo stragiudiziale (ad esempio sottoponendo a quest’ultimo un piano di rientro della sua esposizione che – ricordiamo – sarebbe comunque garantito dal verbale di mediazione quale nuovo titolo esecutivo in sostituzione del decreto ingiuntivo).