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L’onere della mediazione obbligatoria deve gravare sull’opponente, pena il consolidamento degli effetti del decreto ingiuntivo ex art. 653 c.p.c. È quanto ha deciso la Corte di Cassazione il 7 ottobre scorso, rigettando il ricorso avverso una sentenza del 16/05/2013, con cui la Corte d’Appello di Torino aveva dichiarato improcedibile l’opposizione proposta, in materia di locazione, per il mancato avvio della mediazione obbligatoria. Il processo ha stabilito la Corte Suprema di Cassazione- deve essere “(…) la extrema ratio: cioè l’ultima possibilità dopo che le altre possibilità sono state precluse. Quindi l’onere di esperire il tentativo di mediazione deve allocarsi presso la parte che ha interesse al processo e ha il potere di iniziarlo”.
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